In un caso di contestazione della procedura della Circolare 31/E/2013, su una nostra perizia, la CTP Torino, dopo aver ritenuto corretta l'applicazione della correzione di un errore contabile legato all'incertezza interpretativa, evidenzia che “le ragioni dell’accoglimento trovano anche uno spunto nell’art. 5 d.l. 193/2016, convertito in legge 225/2016, norma che si ritiene di interpretazione autentica (e come tale con fisiologico effetto retroattivo) dell’art. 2 comma 8 legge 322/1998, per cui la dichiarazione integrativa può essere presentata nei termini dell’art. 43 dpr 600/1973, sia a favore sia a sfavore del contribuente. Del resto la stesa sentenza di Cassazione 13378/2016 non è preclusiva delle ragioni del contribuente, lasciandogli spazi per opporsi, come avvenuto, in sede contenziosa per contrastare le maggiori pretese tributarie dell’amministrazione finanziaria".
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