Anche in questo caso la Direz. Prov. di Torino delle Entrate, su una nostra perizia, contestava che il contribuente non poteva avvalersi della procedura della Circolare 31/E/2013 ai fini della fruizione della Tremonti Ambiente, poiché non vi era errore contabile, sostenendo tra l'altro che “non vi era alcuna incertezza interpretativa al momento della originaria dichiarazione dei redditi… ciò che rileva è che la mancata tempestiva variazione in diminuzione,.. è dipesa da una colpevole inerzia della società, da una propria scelta discrezionale di non avvalersi dell’agevolazione in esame in sede dichiarazione dei redditi”.
Per i Giudici della CTP, invece, “la fattispecie sottesa alla controversia in esame, palesa uno “stallo giuridico" non imputabile al contribuente. La variazione in diminuzione del 2013, anno di presentazione della dichiarazione integrativa per il 2010, non si configura come un cambiamento di rotta tardivo, considerato lo stato di incertezza relativa alla possibilità di poter cumulare l’agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” con i c.d. “incentivi in conto energia” previsti dalla stratificazione normativa succedutasi nel tempo... poiché i chiarimenti sono pervenuti nel 2012, correttamente la dichiarazione integrativa a favore è stata presentata l’anno successivo. A riprova della persistenza nel tempo della questione si richiama la risoluzione 58/E/2016 che conferma la linea della cumulabilità dell’agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” con le agevolazioni previste dai c.d. “conti energia”.
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Domenico Parisi (venerdì, 19 ottobre 2018)
Buongiorno, vorrei cortesementre sapere dove si possono trovare i riferimenti alla sentenza
Roberto (venerdì, 19 ottobre 2018 16:39)
Buongiorno Parisi, come lei comprenderà, le sentenze sono il risultato di un duro lavoro di studio e approfondimenti, e fanno parte integrante del nostro Know How.
Le sentenze, queste e decine e decine di simili, sono su casi specifici da noi seguiti, e proprio perchè sono il nostro Know How, le utilizziamo per supportare i nostri clienti, sempre più spesso anche solo per la parte contenziosa (perizia fatta da altri, poi viene richiesto il nostro intervento perchè non sanno come controbattere).
Se desidera può contattarci ai nostri recapiti che trova in fondo alla pagina.
Cordiali saluti.