Il caso è in relazione a 4 impianti fotovoltaici.
L'Ufficio riteneva in particolare non cumulabile l'agevolazione fiscale con quelle di ordine tariffario di cui beneficia l'impianto in questione per la fonte rinnovabile utilizzata ai fini di produzione energetica.
La sentenza recita “Questa Commissione è consapevole dei propri precedenti contrari, citati in particolare dall’Agenzia delle Entrate, ma evidenziata la diversità di fattispecie rispetto a quella oggetto del presente giudizio, rileva che con il citato art. 19 del V conto energia è stata prevista in modo espresso la cumulabilità tra le due forme agevolative. In particolare, nel fornire un’interpretazione autentica del II conto energia, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, l’art. 19 del V conto energia ha sancito in modo espresso che “il limite di cumulabilità” previsto dal II conto energia “si applica anche alla detassazione per investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”
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