Il caso tratta di due impianti fotovoltaici con tariffa incentivante DM 06/08/2010 (III conto energia).
La Commissione in ogni caso osserva “Nessuna specifica previsione era contenuta in detta norma (art. 6, commi 13-19 della legge 388 del 2000) circa la cumulabilità di tale agevolazione fiscale con altre misure agevolative e, tra queste, gli incentivi concernenti il cd. “conto energia”, la disciplina dei quali appartiene al Ministero dell’economia. Con riferimento agli impianti fotovoltaici la questione della cumulabilità degli incentivi previsti dalla legge 388 con quelli relativi al cd. “conto energia”, nonché dei suoi limiti e delle modalità di applicazione di questi ultimi, va risolta nell’ambito della cornice normativa posta dagli art. 9, comma primo, primo periodo DM 19/2/2007 e 19 DM 5/7/2012. L’articolo 9 dispone che…. L’articolo 19 del DM 5/7/2012, con una norma di interpretazione autentica, ha poi stabilito che….…Sussistendo quindi il diritto della società ricorrente alla detassazione nei termini monetari esposti nella dichiarazione… il recupero a tassazione operato dall’Ufficio ex art. 36 bis DPR 600/73 va considerato illegittimo e per l’effetto la cartella impugnata deve essere annullata”.
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