Anche in questo si tratta di avviso di accertamento in cui l’Ufficio di Vercelli contestava che “Nel caso di specie, fra i costi operativi, la Contribuente ha erroneamente considerato anche gli ammortamenti di competenza dell’esercizio, beneficiando in tal modo dell’agevolazione in misura doppia, almeno per la quota parte corrispondente agli ammortamenti stessi. L’errore del Contribuente risulta evidente. I riferimenti normativi a cui si è fatto accenno, infatti, si riferiscono esclusivamente a quei costi di produzione connessi direttamente con l’investimento eco-compatibile che l’imprenditore deve sopportare “in più” rispetto a quelli che avrebbe sopportato se avesse scelto un investimento standard. Già per questa precisazione è evidente come le quote di ammortamento non possano mai considerarsi “sovraccosti di produzione connessi con l’investimento” proprio perché rappresentative, per definizione, del costo stesso dell’investimento…”.
Come si può notare, anche in questo si fa l’arbitraria osservazione che i costi da decurtare nella seconda e distinta fase dei “profitti annui” sia in più, mescolando a piacimento quanto scritto nella Disciplina del 2008.
I giudici di Primo grado hanno sancito che “questa Commissione non ritiene di doversi discostare dal proprio precedente orientamento già espresso con sentenza n. ..... di questa Commissione Tributaria Provinciale risultando manifesta, per la fattispecie in trattazione, la presenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due tipi di accertamento che non può portare a risultati difformi nella loro valutazione giurisdizionale. Vengono pertanto espressamente richiamate le conclusioni ivi addotte e pienamente condivise…. Con detta pronuncia questa stessa Sezione ... ha ritenuto infondate le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, ritenuto corretto l'inserimento tra i costi operativi anche delle quote di ammortamento. Anche nel caso ora in esame l'investimento rilevante ai fini del beneficio è stato correttamente computato con il c.d. "approccio incrementale", criterio di cui è stata fatta corretta applicazione. La quantificazione operata dalla ricorrente recepisce, altresì, il condivisibile ed analitico contenuto della perizia asseverata predisposta dal tecnico all'uopo incaricato ed è da ritenersi conforme alla delibera della Regione Toscana n. 372 dell'11/05/2009 che, ai fini del calcolo dell'incentivo concesso, contempla anche le quote di ammortamento. Va, invero, osservato che gli ammortamenti sono da considerarsi per definizione quali costi operativi e che la normativa che regola la fattispecie in esame fa riferimento a tutti i costi operativi, senza porre alcune limitazione. Le argomentazioni di parte ricorrente sul punto sono da considerarsi pienamente fondate”.
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