In questo caso si tratta di un investimento in un impianto fotovoltaico con tariffa incentivante DM 06/08/2010 (III conto energia), in cui la ricorrente “sosteneva che vi fosse la cumulabilità con le agevolazioni introdotte con i D.M. del 27.2.2007, 6.8.2010, 5.7.2012 ed impugnava il silenzio rifiuto”.
L’Ufficio “si è costituito con memorie datate .. osservando che l’interpretazione coordinata dei vari decreti portava a consentire la cumulabilità ma solo in ragione del 20% del costo dell’investimento..”.
La sentenza è definitiva (passata in giudicato).
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