La C.T.P. Chieti ha sancito: “… Al riguardo si è posto il problema della determinazione dell'investimento detassabile e della cumulabilità di detto beneficio con le tariffe incentivanti tese a remunerare i costi per la realizzazione ed esercizio degli impianti fotovoltaici. Senza entrare nei vivaci dibattiti intervenuti su tale problematica la Commissione ritiene di attenersi all'indirizzo segnato dal Ministero dello sviluppo economico nella nota del 18 giugno 2015 secondo cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all'art. 9 D.M. 19.2.2007 con la detassazione ambientale di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della L. 23.12.2000 n. 388 nei limiti del 20% del costo intero dell'investimento come iscritto in bilancio e non del solo sovraccosto ambientale. D'altronde è lo stesso dato normativa (D.M. 5.7.2012) ad esprimersi in tal senso prevedendo la possibilità di cumulare le tariffe incentivanti del Conto energia con la detassazione ambientale purché quest'ultima non ecceda il 20% del costo dell'investimento. Pur dopo l'abrogazione della legge Tremonti Ambiente con legge 7 agosto 2012 n. 134 deve comunque riconoscersi la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti fatti prima dell'abrogazione delle relative disposizioni. Nel caso di specie ricorrono gli estremi quantitativi (20%) e temporali (investimento avvenuto prima del 22 giugno 2012) per fruire dei benefici fiscali previsti per gli investimenti nel campo degli impianti fotovoltaici”.
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