La CTP di Como sancisce l'applicabilità della Circolare 31/E_2016

I ricorrenti, ricevuta la comunicazione dell'avviso bonario contenente la rettifica delle rispettive dichiarazioni, proponevano istanza di revoca degli stessi in autotutela. L'Agenzia delle Entrate confermava il contenuto degli stessi emettendo un ulteriore avviso di irregolarità che veniva impugnato con i ricorsi in oggetto.

Nel merito i ricorrenti nel 2009 erano soci della ....... snc. In quell'anno la società sosteneva costi per l'acquisizione di un impianto fotovoltaico. La società per scelta prudenziale riteneva di non accedere all'agevolazione prevista dall'art. 6 L. 338/2000. Tale incertezza nel senso di ritenere possibile la cumulabilità della tariffa incentivante con altri incentivi e quindi con quello ambientale veniva sciolta definitivamente dall'art. 19 del DM 5.7.2012.

Ripetuti pareri espressi da diverse Direzioni regionali delle Agenzie delle Entrate, che il ricorrente produceva, si esprimevano nel senso di ritenere applicabile al suddetto caso la risoluzione dell'agenzia delle entrate 20.12.2010 n. 132/E.

Quindi la ....... snc procedeva a riliquidare la propria dichiarazione dei redditi del 2009 inserendo il valore della componente ambientale accertata tramite perizia in conformità alle disposizioni applicabili. La diminuzione del reddito della società diveniva diminuzione del reddito dei soci ricorrenti che provvedevano a riliquidare i propri modelli unici relativi agli anni di imposta 2009, 2010, 2011 effettuando la dichiarazione integrativa per l'anno 2012 nel modello unico 2013. Tale operazione veniva effettuata in ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31/E.

A sostegno della loro interpretazione i ricorrenti producevano pareri conformi della Direzione Regionale Veneto.

Nel merito L'Agenzia delle Entrate riteneva che la richiamata circolare del 2013 non fosse applicabile alla fattispecie dedotta in quanto legittimava tale procedura solo per omissioni dovute ad errata applicazione di un principio contabile. Nel caso di specie invece si trattava di una erronea valutazione della società. Secondo l'Ufficio comunque non sarebbe stata correttamente applicata la procedura indicata dalla circolare perché il soggetto che doveva correggere la propria dichiarazione avrebbe dovuto essere la società, in quanto soggetto che aveva sostenuto il costo. Quindi solo successivamente alla correzione dell'errore della società il beneficio derivante dalla stessa poteva essere ripartito fra i soci.

La C.T.P. ha ritenuto nel merito fondati i ricorsi.

Infatti l'Ufficio non contesta la sussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dei costi per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, né il quantum dello stesso, bensì la procedura adottata, non essendo applicabile, a dire dello stesso, il procedimento ex art. 38 DPR 602/73. Tale tesi non è condivisibile.

Infatti la circolare n. 132/E del 20.12.2010, precisava che la mancata richiesta di fruire dell'agevolazione ex art. 6 L. 388/2000, avendo espletato tempestivamente gli adempimenti prodromici alla stessa, non costituiva implicita rinuncia al beneficio stesso e

quindi era possibile recuperare successivamente i costi non dedotti nella dichiarazioni dei redditi relativa all'anno di competenza degli stessi. Tale circolare indicava quali strumenti per effettuare tale richiesta quello della dichiarazione integrativa ex art. 2 co.8bis del DPR 322/98 ovvero se scaduti i termini per la stessa, la procedura di cui all'art. 38 DPR 602/73.

Successivamente la circolare 24.9.2013 n. 31/E precisava che la procedura di cui all'art. 38 era utilizzabile per recuperare costi non dedotti in seguito ad errori contabiliTale procedura deve ritenersi applicabile anche al caso di specie, trattandosi di un recupero di un costo non dedotto per una prudenziale interpretazione di disposizioni di legge che è del tutto assimilabile ad una impropria o errata applicazione di un principio contabile caso espressamente richiamato nella suddetta circolare.

Infatti in entrambi i casi si tratta di costi non dedotti in seguito ad una interpretazione non corretta di una norma. E' quindi identica la ragione che giustifica l'applicazione della circolare al caso che occupa e quindi la stessa deve essere regolata dalla stessa norma. Inoltre a sostegno di tale interpretazione che si accoglie, vi sono atti della stessa amministrazione, quali appunto la circolare 132/E del 20.12.2010 che riteneva applicabile la procedura di cui all'art. 38 richiamato e i pareri della Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate prodotti dai ricorrenti.

Infine le dichiarazioni corrette sono state presentate dai soci della snc, in quanto secondo la circolare richiamata, dopo aver rideterminato il reddito corretto relativo all'annualità ove vi sono stati i costi non dedotti, si deve procedere alla riliquidazione delle successive dichiarazioni fino a quella finale che nel caso di specie è quella dei soci posto che il reddito della società di persone viene imputato a reddito dei soci e che la stessa snc è divenuta poi srl.

 

Un'altro tassello a dimostrazione che il nostro approccio e le nostre elaborazioni sono corrette.

 

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