CTP Ascoli Piceno - Nuovamente sancito che la detassazione spetta non solo per "autoconsumo"

Anche in questo caso la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno contestava che l’attività dell’impresa, essendo nel campo dell’edilizia, non produce immissioni inquinanti che possano essere prevenute, ridotte o riparate dall’impianto fotovoltaico.

La CTP evidenzia che “L’Ufficio, nella sua tesi, sostiene che l’intenzione del legislatore fosse quella di incentivare solo gli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni all’ambiente provocati direttamente dall’azienda con la sua attività, ma tale condizione non è prevista dalla Legge 388/2000. Analizzando l’art. 6 comma 15 della Legge 388/2000 si evidenzia che l’investimento, per essere definito di tipo ambientale e quindi rientrare nell’agevolazione della Legge, deve almeno soddisfare una delle funzioni prescritte dalla legge stessa e cioè prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente…. Il Collegio, sussistendo i requisiti previsti dalla Legge 388/2000 ed essendo palese ed inconfutabile che l’investimento migliora le condizioni ambientali riducendo gli inquinamenti, è del parere che gli investimenti attuati rientrino fra le agevolazioni previste dalla norma”.

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