Anche in questo caso la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno contestava che l’attività dell’impresa, essendo nel campo dell’edilizia, non produce immissioni inquinanti che possano essere prevenute, ridotte o riparate dall’impianto fotovoltaico.
La CTP evidenzia che “L’Ufficio, nella sua tesi, sostiene che l’intenzione del legislatore fosse quella di incentivare solo gli investimenti necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni all’ambiente provocati direttamente dall’azienda con la sua attività, ma tale condizione non è prevista dalla Legge 388/2000. Analizzando l’art. 6 comma 15 della Legge 388/2000 si evidenzia che l’investimento, per essere definito di tipo ambientale e quindi rientrare nell’agevolazione della Legge, deve almeno soddisfare una delle funzioni prescritte dalla legge stessa e cioè prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente…. Il Collegio, sussistendo i requisiti previsti dalla Legge 388/2000 ed essendo palese ed inconfutabile che l’investimento migliora le condizioni ambientali riducendo gli inquinamenti, è del parere che gli investimenti attuati rientrino fra le agevolazioni previste dalla norma”.
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