In questo caso la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno contestava la carenza nel diritto a fruire delle agevolazioni non riconoscendo all’investimento in un impianto fotovoltaico il fine di tutelare l’ambiente in quanto effettuato nell’azienda con caratteristiche principale di prestazione di servizi, utilizzabile per la propria attività ed anche per la parte eccedente con cessione a terzi.
La CTP rileva che “Tale iniziativa produttiva certamente risulta essere inclusa fra quelle contemplate dalla norma di cui alla Legge 388/2000 in cui (art. 6) non si fa cenno a particolari condizioni di fruizione se non a “investimenti ambientali…” che al punto 15 vengno così definiti “Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, primo comma, lettera B, n. II, del codice civile, necessarie per prevennire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente…”. La Commissione al riguardo sussistendo i requisiti previsti dalla Legge ed essendo inconfutabile che l’investimento concorra a migliorare le condizioni ambientali nel campo della produzione della energia elettrica comunque fruita e fruibile riducendo gli inquinamenti e danni connessi dagli attuali processi di produzione, ritiene che gli investimenti attuati rientrino fra quelli previsti dall’art. 6 della Legge 388/2000 e che di conseguenza concorrano al calcolo delle agevolazioni calcolate dalla ricorrente società”.
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