Il Collegio cita innanzi tutto una Sentenza CTR Lombardia del 2016, secondo la quale "è sempre consentito al contribuente emendare qualsiasi errore, di fatto e di diritto, contenuto in una dichiarazione presentata all'amministrazione... il termine di decadenza del procedimento amministrativo non incide sul processo tributario e dunque non conta la data di presentazione della dichiarazione integrativa ... Questo in quanto le decadenze della fase amministrativa non sono applicabili al contenzioso tributario instaurato dal contribuente per evitare l'assoggettamento ad oneri più gravosi di quelli che devono restare a suo carico"; e prosegue: “Il sopravvenuto art. 5, DL 193/2016, ha dilatato i tempi di presentazione delle dichiarazioni integrative relative alle Imposte sui redditi, all'Irap e ai sostituti d'imposta (art. 2, co. 8 e 8-bis, DPR 322/98), ... riconoscendo che ogni dichiarazione integrativa (in bonam o in malam partem per il dichiarante) possa essere validamente presentata entro i termini vigenti per l'accertamento dei periodi d'imposta interessati... Tale riforma ha una evidente valenza sistematica, atteso che riconosce normativamente l'omologazione dei tempi di esercizio del potere autocorrettivo del contribuente con quelli del potere impositivo del fisco.... la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria…
Come da citata giurisprudenza di legittimità "un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa... pertanto, il Collegio dichiara valida la dichiarazione integrativa resa dal contribuente ed annulla l'atto imporiscossivo impugnato”.
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