La sentenza motiva che in caso d’iscrizione a ruolo ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 delle imposte dovute a seguito di disconoscimento del credito di imposta per la ricerca scientifica ritenuto indebitamente compensato, in quanto non correttamente indicato nel quadro RU del modello Unico, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, anche in sede processuale, ove per effetto dell’errore commesso derivi - in contrasto con l’art. 53 Cost. - l’assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge (S.C.)
Scrivi commento