In questo caso la Direz. Prov. di Torino contestava ad un nostro cliente che “nel caso di specie non era applicabile la procedura prevista dalla Circolare 31/E/2013 in quanto la mancata deduzione della detassazione ambientale nel periodo di competenza non costituiva un errore contabile ma un cambiamento di stima per scelte discrezionali”.
Per i Giudici della Comm. Trib. Prov. di Torino, invece, richiamando anche sentenze di Cassazione in tema di emendabilità, “Appare del tutto evidente che nel caso di specie sussiste l’ipotesi di emendabilità della dichiarazione. Le dichiarazioni integrative si sono rese necessarie in ragione di una evidente difficoltà interpretativa della normativa sulla “detassazione ambientale” da applicare agli investimenti operati nel settore del fotovoltaico, e ciò è riscontrabile proprio dalle delucidazioni rese dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla emanazione della Risoluzione 58/E del 2016... Orbene, nel caso di specie, la correzione dell’errore commesso dalla ricorrente in sede di redazione della dichiarazione originaria, deve esser considerato proprio come tale, un mero errore, ancorchè provocato da incertezza……. La tesi sostenuta dall’Ufficio circa la scelta discrezionale da parte della società ricorrente, di avvalersi dell’agevolazione in esame, in sede di dichiarazione originaria, pare quindi inopportuna proprio in virtù dell’errore contabile commesso, generato dalla riconosciuta incertezza interpretativa della norma già illustrata. L’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei dati interessati, ha permesso alla società ricorrente di non essere gravata da oneri fiscali superiori a quelli, appunto, previsti dalla normativa cd. “Tremonti”. Corretto, quindi, da parte della ricorrente, della dichiarazione integrativa, così come chiarito dalla Corte di Cassazione”
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