In questo caso la Direz. Prov. di Reggio Emilia disconosceva l’applicazione della Circolare 31/E/2013 su una nostra perizia perché “…Nella fattispecie in esame non si è in presenza di alcun “errore contabile”, dal momento che non vi è stata alcuna impropria o mancata applicazione di un principio contabile, né di errori matematici, nè di erronee interpretazioni di fatti o negligenze”.
Il Collegio della CTP, invece, “… ritiene fondate le argomentazioni di parte ricorrente. Invero, la dichiarazione dei redditi è sempre ritrattabile anche nel termine di cui all’Avviso di accertamento, nel rispetto del principio di uguaglianza. Nel caso di specie trova applicazione il dettato della Circ. n. 31/E del 24.09.2013, atteso che il recupero dei costi non dedotti in seguito ad errori contabili rientra nel novero della disposizione di cui alla circolare più sopra citata, atteso che trattasi di un costo non dedotto a seguito di una errata interpretazione di una norma di legge. Tale comportamento deve essere ritenuto del tutto assimilabile ad una impropria, errata applicazione di un principio contabile. A sostegno di quanto appena detto vi sono atti della stessa amministrazione finanziaria, vedi circolare 132/E/2010, che riteneva, appunto, applicabile l’art. 38, 602/73; nonché pareri di diverse Direzioni Regionali. Da ultimo, si è espressa la C.C. che ha affrontato il tema dell’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore di fatto o di dritto contenuto nella dichiarazione reddituale resa dal contribuente all’Amministrazione Finanziaria”.
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