La Direzione Provinciale di Vercelli dell'Agenzia delle Entrate contestava ad un nostro cliente di non essersi attenuto correttamente al calcolo con l'approccio incrementale, ed in particolare di aver inserito i costi di ammortamento che non devono essere considerati "costi operativi".
Nonostante già in sede di contradditorio si erano portate tutte le prove a sufraggio della correttezza dell'inserimento degli ammortamenti tra i costi operativi, la Direzione Provinciale di Vercelli ha continuato a sostenere la sua tesi, basata tra l'altro sulla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato per l'Ambiente del 2001, ormai superata, e di sul fatto di non poter considerare corretta la metodologia proposta dalla Regione Toscana, "poichè altrimenti avrebbe ottenuto il risultato (abnorme) di rendere detassabile un valore corrispondente in pratica all'intero importo dell'investimento", non considerando minimamente che tale metodo di calcolo è stato certificato pubblicamente dalla Commissione Europea come “conforme con il principio generale per il calcolo dei costi ammissibili” e che il “il sostegno concesso in base alla misura in esame non eccede i sovraccosti necessari per raggiungere un livello più elevato di tutela ambientale”; come possa la Direzione Provinciale affermare che un siffatto calcolo non è voluto dalla normativa comunitaria che invece è esplicita in tal senso era e resta un mistero, come del resto confermato dagli stessi Giudici hanno quindi concluso che "Alla luce di quanto esposto le contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate sono da ritenersi infondate in quanto non basate su norme di legge.... riducendo arbitrariarmente le risultanze della perizia giurata (debitamente asseverata), nella quale risultano perfettamente rispettati i limiti consentiti della detassazione dell'investimento ambientale in trattazione come peraltro oggetto di analogo contenzioso risoltosi favorevolmente a favore della parte ricorrente (sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Perugia confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia). La Commissione ritiene pertanto fondato e, conseguentemente, meritevole di accoglimento il ricorso. Le spese seguono la soccombenza....".
Scrivi commento