In questo caso veniva contestato un impianto fotovoltaico realizzato e gestito per incarico del Comune di Torino di Sangro (CH) dove il contribuente cede l’energia prodotta al Comune che, a sua volta, la vende allo Stato.
Tra i motivi della decisione, si evidenzia che tra investimenti ambientali “è pacifico in fatto che chi ha realizzato l'impianto fotovoltaico, chi ha sostenuto la spesa, chi lo gestisce non è altri che la T. e quindi ad essa spettano le agevolazioni fiscali: le provvidenze economiche non possono che essere destinate a chi si fa carico degli investimenti ambientali e non a chi semplicemente ne fruisce. Nel caso di specie chi produce materialmente energia è la T. che la cede al Comune che, a sua volta, la vende allo Stato. Si può quindi trarre una prima conclusione nel senso che con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si ha diritto alla detassazione di cui alla legge Tremonti ed alle tariffe incentivanti che spettano all'autore di tale operazione, qualità che non può non essere riconosciuta alla T. Ad avviso della Commissione la questione della spettanza di tali benefici va risolta sul piano oggettivo piuttosto che su quello soggettivo anche perché allo Stato preme che gli investimenti ambientali siano realizzati a prescindere da chi in concreto ne fruisce”.
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