Nelle conclusioni della Commissione si legge che “Resta impregiudicata per l’Agenzia la verifica della spettanza dell’agevolazione e della misura del suo ammontare; nella propria costituzione in giudizio l’Agenzia non ha più sostenuto che la detassazione per investimenti ambientali non rientrasse tra i benefici espressamente e tassativamente elencati dall’art. 5, comma 1 del DM 6 agosto 2010, come invece ha scritto nel proprio diniego al provvedimento di autotutela.…”.
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