La Direzione Prov. di Lucca si ritira dal contenzioso per cessata materia del contendere

La Direzione Provinciale di Lucca, nell’ambito di un contenzioso per l’applicazione della Tremonti ambientale ad un impianto fotovoltaico, nato da una istanza di rimborso a cui l’Agenzia delle Entrate non aveva risposto adottando così il cosiddetto approccio del silenzio-rifiuto, ha abbandonato il contenzioso per cessata materia del contendere concedendo così il rimborso.

È chiaro e scontato quindi che l’Ufficio da un lato nulla ha più da eccepire sulla tempistica di avvio del procedimento, ovvero sulla possibilità di fruizione "ora per allora" per gli impianti avviati prima del 25/06/2012, e dall'altro che tra la documentazione analizzata e valutata c’era anche la perizia giurata redatta dal nostro tecnico. Se l’Ufficio Legale ha ritenuto essere cessata la materia del contendere evidentemente ha ritenuto corretta anche la determinazione dell’investimento ambientale e di conseguenza il criterio di calcolo adottato

 

Nel documento si legge: “La società in oggetto.... Locataria dei seguenti impianti fotovoltaici …….. richiedeva, con istanza del 30/07/2015, il rimborso Ires per gli anni 2010, 2011 e 2012 (per complessivi € 332.835)… Infatti, la società, che nel modello di dichiarazione originario non aveva effettuato la variazione in diminuzione, predisponeva un nuovo bilancio… e provvedeva a comunicare al MISE gli investimenti ambientali…. Successivamente, in data 27/07/2015, trasmetteva nuovamente le dichiarazioni fiscali modello Unico per gli anni 2010, 2011 e 2012 inserendo la variazione in diminuzione… Ciò premesso, alla luce delle recenti disposizioni di prassi (risoluzione n. 58/E del 20/07/2016), l’Ufficio ritiene spettante il rimborso chiesto dalla contribuente”.

 

Si evidenzia come la CTP Torino abbia dato valore probatorio alle linee di condotta tenute dall’amministrazione finanziaria per ipotesi analoghe, in cui si è prevenuti all’autotutela e alla cessazione della materia del contendere (vedi "La CTP Torino evidenzia la non omogeneità della linea di condotta del fisco per casi analoghi")

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