La Direzione Provinciale 1 di Milano dell’Agenzia delle Entrate “dichiarava inammissibile l’istanza di rimborso, a causa dell’impossibilità della società ricorrente di usufruire dell’agevolazione Tremonti ambiente ed in quanto la documentazione allegata alla richiesta di rimborso non permetteva di valutare la correttezza tanto sull’an che sul quantum dell’agevolazione”.
La CTP di Milano decide “... anche la Corte di Cassazzione (cfr. Cass. 4578/2015) ha precisato che in tema di imposte sui redditi, la dichiarazione dei redditi, in quanto momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione e non fonte dell’obbligo tributario né atto assimilabile ad una confessione, non può precludere al contribuente di dimostrare, in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva, l’inesistenza anche parziale di presupposti di imposta erroneamente dichiarati… Di conseguenza la contribuente avrebbe potuto o scegliere di riliquidare autonomamente le dichiarazioni dei redditi non più emendabili e presentare dichiarazione integrativa di sintesi procedendo poi in compensazione, oppure di richiedere istanza di rimborso, come legittimamente ha fatto. Nel merito, poi, occorre rilevare che l’istanza di rimborso era corredata da un prospetto di indicativo di tutti i dati presi a riferimento per la determinazione del sovraccosto ambientale calcolato con l’approccio di natura incrementale assai dettagliato e fondato e tale da permettere all’Agenzia delle Entrate un vaglio accurato”.
Si evidenzia che anche in questo caso la CTP ha ritenuto legittimo la procedura circolare 31/E (riliquidare autonomamente le dichiarazioni dei redditi non più emendabili e presentare dichiarazione integrativa di sintesi procedendo poi in compensazione) pur se la società aveva optato per l’istanza di rimborso.
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