CTP Cuneo - L'abrogazione fa salvezza i procedimenti avviati in data anteriore al 26 giugno 2012

La società nel corso dell'esercizio 2008 ha realizzato un investimento per l'acquisizione di un impianto idroelettrico denominato 11L e nel corso degli esercizi 2011, 2012 e 2013 ha realizzato un investimento per l'acquisizione di un impianto idroelettrico denominato "C.", per i quali ha chiesto ed ottenuto l'accesso alla cosiddetta tariffa omnicomprensiva.

Con riferimento ai citati impianti idroelettrici la società ha applicato nel corso dell'anno 2013 la Circolare n. 31/E/2013 per recuperare i benefici fiscali della Tremonti Ambientale.

La Direzione Provinciale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate emette avviso di accertamento per l'anno 2011 notificato il 15.12.2017. 

Per la CTP “La contestazione principale dell'Ufficio, come precisato nelle controdeduzioni, è tuttavia inerente all'impianto "C." in quanto tale impianto è entrato in funzione il 12.9.2013, e quindi in data successiva al 26.6.2012, ovvero la data in cui è entrato in vigore il DL n. 83 del 22.6.2012 che ha disposto l'abrogazione dell'agevolazione "Tremonti Ambiente"; pertanto, a parere dell'Ufficio, la società Ricorrente ha richiesto l'agevolazione "Tremonti Ambiente" per un impianto idroelettrico che, alla data di soppressione dell'agevolazione (26.6.2012), era ancora in fase di realizzazione e che di conseguenza non poteva più godere dell'agevolazione negli anni precedenti. L'art. 23, co. 7 del DL 22.6.2012 n. 83 (convertito in legge 7.8.2012 n. 134) ha stabilito che "dalla data di entrata in vigore del presente DL sono abrogate le disposizioni di legge indicate nell'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal co. 11 del presente articolo"; il co. 11 dispone che "i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente DL sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente DL". Questa C.T. Prov. non condivide l'assunto dell'Ufficio che il termine "avviati" sia sinonimo di "entrati in esercizio" e/o ultimati, il termine "avviato" - voce del verbo "avviare" - significa, da vocabolario, "iniziare", "dare principio", "cominciare a eseguire", e non significa certamente "entrati in esercizio" (ovvero completamente funzionanti, con riferimento all'impianto di cui trattasi) e/o ultimati (sempre con riferimento all'impianto di cui trattasi). E con il termine "procedimento" il legislatore ha evidentemente voluto raggruppare tutti gli iter, burocratici e tecnici, necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali previste - per quanto qui riguarda - dai co. 13 a 19 della L. 23.12.2000 n. 388. Il legislatore si è sicuramente posto il problema dei soggetti che, avviato il procedimento in vigenza delle disposizioni di legge poi abrogate, si sarebbero trovati di fronte ad un procedimento interrotto dall'abrogazione, ed ha quindi previsto al citato co. 1 che i "procedimenti avviati" (e quindi non entrati in esercizio o ultimati, per i quali non sarebbe necessaria alcuna norma transitoria) sono disciplinati dalle leggi abrogate (le leggi di cui all'allegato 1 sopra citato). L'investimento e la corrispondente agevolazione "Tremonti Ambiente" relativa alla centrale "C." per l'anno 2011 (2012) è, a giudizio di questa C.T. Prov., perfettamente legittima. L'Ufficio, nelle controdeduzioni, afferma che "se così non fosse la norma si presterebbe ad indubbie situazioni di disuguaglianza, consentendo l'accesso all'abrogata agevolazione a soggetti che abbiano sostenuto anche solo un costo irrisorio preordinato al godimento indebito della predetta agevolazione ..."; questa C.T. Prov. non condivide l'assunto dell'Ufficio, poiché a giudizio di questa C.T. Prov. la disuguaglianza costituzionale sarebbe invece proprio creata dal concedere un'agevolazione - che per sua natura non si concretizza in una mera dichiarazione documentale ma richiede anche l'esecuzione di opere materiali che necessitano di notevole tempo - e poi abrogarla in un determinato momento; secondo l'Ufficio chi ha completato l'opera (entrata in esercizio) prima di quel determinato momento ha diritto all'agevolazione, per chi l'opera è ancora in corso in quel determinato momento invece l'agevolazione decade. E nemmeno questa C.T. Prov. comprende chi siano i soggetti che hanno sostenuto un costo irrisorio preordinato al godimento indebito della predetta agevolazione, perché anche se il costo del "procedimento avviato" è irrisorio, poi tale procedimento dovrà essere completato con gli ulteriori costi, oppure non più proseguito e quindi senza agevolazioni. Questa C.T. Prov. ritiene che tutti i soggetti che hanno "avviato" il procedimento in vigenza della legge istitutrice (in questo caso i co. 13 a 19 della L. 388/2000) hanno diritto alla relativa agevolazione, indipendentemente dal momento in cui l'opera è entrata in funzione, poiché - a giudizio di questa C.T. Prov. - questa è la corretta volontà del legislatore (art. 23, co. 7 e 11 del DL 83/2012). Conseguentemente a quanto sopra dedotto questa C.T. Prov. ritiene legittima l'agevolazione "Tremonti Ambiente" applicata dalla società Ricorrente in relazione alla centrale idroelettrica "C." per gli anni d'imposta oggetto dell'avviso impugnato”.

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