Il Consiglio di Stato sospende i provvedimenti del GSE per il recupero degli incentivi già erogati, in funzione della nuova formulazione dell’art. 42, comma 3

Il Consiglio di Stato ha sospeso i provvedimenti del GSE per il recupero degli incentivi già erogati, tenendo conto della nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, come introdotta dalla Legge di bilancio 2018, che prima prevedeva per ogni difformità documentale, anche minima, la conseguenza della revoca degli incentivi agli impianti FER, riconducendolo al principio di proporzionalità della sanzione.

Nell’Ordinanza del Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello presentato da una società del settore delle rinnovabili contro il GSE e per la riforma di una ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, si legge: “Considerato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi e a fronte del pericolo di danno grave e irreparabile rappresentato dalla parte appellante, il provvedimento impugnato vada sospeso nella parte in cui dispone il recupero degli incentivi già erogati; tenuto conto della nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, come introdotta dalla legge di bilancio per il 2018, di cui il T.A.R. potrà approfondire portata ed eventuali limiti di applicazione oltre alle questioni di fatto e di diritto oggetto della controversia; il T.A.R. provvederà a fissare l’udienza pubblica di discussione con priorità; …. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei limiti esposti in motivazione. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.

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