La legge di bilancio modifica l’art. 42 del D.Lgs 28/2011: il GSE in ogni caso non può più revocare la tariffa incentivante ma, al contrario, può solo rimodula

La legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017) che è in vigore dal 01/01/2018, contiene al suo interno il comma 960 di seguito riportato: “All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo»; b) al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3»”. 

Questo vuol dire che il GSE in ogni caso non può più revocare la tariffa incentivante ma, al contrario, la può rimodulare in virtù dell’entità della violazione. È chiaro che l’eventuale non cumulabilità della detassazione rappresenta una violazione di piccola entità, poiché la detassazione può rappresentare al massimo il 20% del costo di investimento, agevolazione ben più modesta della tariffa incentivante che ha durata di 20 anni e che rappresenta circa 3 volte il costo dell’investimento e pertanto non potrà che essere applicata la riduzione più piccola cioè del 20%.

Inoltre, siccome tutti i produttori, in fase di fruizione dell’agevolazione hanno comunicato questo fatto al MiSE, dovrebbe anche essere applicata la riduzione di 1/3.

 

AGGIORNAMENTO

Si rileva in tal senso che il Consiglio di Stato ha sospeso i provvedimenti del GSE per il recupero degli incentivi già erogati, proprio tenendo conto della nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011

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