La Direzione Provinciale II di Torino affermava che la ricorrente non può beneficiare dell'agevolazione in quanto abrogata il 26/6/2012, ovvero anteriormente alla data di approvazione dei bilanci di esercizio rettificati ai fini della Tremonti Ambientale.
Per i Giudici “La ricorrente ha correttamente indicato il beneficio dell’agevolazione de qua – che allo stato deve esserle riconosciuto-, non esplicando effetto alcuno sulla fattispecie in oggetto l’abrogazione della disposizione vantaggiosa, intervenuta con D.L. 22.6.2012 n. 83, in quanto, come esplicato dalla Ris, 58/E/2016, vengono fatti salvi gli investimenti ambientali realizzato prima del 25.6.2012. Nel merito rileva la Commissione come la contribuente abbia comprovato documentalmente la fondatezza del proprio assunto, con riferimento ai presupposti per beneficare dell’agevolazione”.
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