La ricorrente si oppone ad avviso di accertamento annualità 2012 con il quale e stata riscontrata l'assenza dei requisiti per beneficiare della Tremonti ambientale.
Secondo l'ufficio la norma agevolativa fu abrogata con legge 83 del 22.6.2012 facendo salvi i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata, e nel caso specifico non vi è spettanza dell'agevolazione perché le fatture dell'investimento sono successive all'abrogazione della norma agevolativa,
La ricorrente ritiene che il legislatore volesse agevolare non gli investimenti realizzati ma quelli avviati e a tale scopo produce pagamento all'Enel di bollettino per chiedere un preventivo per l'allaccio alla rete elettrica.
Per l'ufficio “lI pagamento del bollettino di 121 euro per ottenere un preventivo rappresenta solo un adempimento preliminare e non certo l'avvio dell’attività di realizzazione dell'adempimento. Trattasi di una spesa meramente propedeutica alla valutazione della realizzazione dell'impianto, non risulta documentata alcuna effettiva spesa per la realizzazione del progetto”.
La Commissione “ritiene che siano soddisfatte le condizioni della norma che non impone che i lavori siano terminati né quali documenti debbano intendersi a documentare l"avvio", pertanto ii pagamento all'Enel e idoneo a documentare l'avvio del procedimento di realizzazione dell'opera”.
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