La Direzione Provinciale di Cuneo contestava per una Tremonti Ambientale la dichiarazione integrativa oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il successivo anno di imposta, ed inoltre che la scelta di non usufruire in sede di presentazione del mod. Unico dell'agevolazione costituirebbe volontà negoziale liberamente espressa dal contribuente e non ritrattabile, non frutto di errore di fatto o di diritto.
Per la CTP "Occorre quindi nel presente giudizio esaminare se la dichiarazione integrativa a favore possa o meno essere presentata oltre i termini fissati nell'art. 2 DPR 322/98 e sia fondata l'interpretazione secondo la quale le dichiarazioni fiscali sono espressione di volontà negoziale. Appare a tale ultimo proposito preferibile l'opinione di coloro che sostengono trattarsi di mere esternazioni di scienza, effettuata in base alle conoscenze del contribuente, sempre emendabili in conseguenza di fatti nuovi sopravvenuti o comunque dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza successivamente alla presentazione della originaria dichiarazione (cfr. Cass. S.U. 15063/2002)....
Nella specie, risulta notorio come i dubbi interpretativi sulla estensione dei benefici della Tremonti ambientale siano stati (affrontati e in parte) risolti con l'articolo 19 del DM 5 luglio 2012; resta pertanto assodato che solamente da quella data i contribuenti siano stati messi in grado di accedere in tranquillità all'agevolazione. In ossequio all'art. 3 della costituzione, le parti devono potersi difendere in piano di parità ed equilibrio e pertanto il termine per l'appuramento delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate (entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) deve essere esteso anche al contribuente, ed anche nell'ipotesi di dichiarazione integrativa a favore..."
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