In questo caso la Direzione Provinciale di Torino dell'Agenzia delle Entrate contestava che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine di emendabilità di cui all’art. 2, comma 8 bis, DPR 322/1998, per una scelta discrezionale.
Per i Giudici della CTP, invece, dopo un escursus sulla normativa di riferimento e richiamando anche sentenze di Cassazione in tema di emendabilità, decidono che “Appare del tutto evidente, sulla base dei sopraesposti principi fissati dalla Suprema Corte, la sussistenza, nel caso di specie, dell’ipotesi di emendabilità della dichiarazione. Le dichiarazioni integrative si sono rese necessarie in ragione di una evidente difficoltà interpretativa della normativa “detassazione ambientale”…. Orbene, la correzione dell’errore commesso dalla ricorrente in sede dichiarazione originaria, deve essere considerato come tale, un mero errore, ancorchè provocato da incertezza… La tesi sostenuta dall’Ufficio circa una scelta discrezionale, da parte della società ricorrente, di avvalersi dell’agevolazione in esame, in sede di dichiarazione originaria, pare quini inopportuna proprio in virtù dell’errore contabile commesso…. L’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei dati interessati, ha premesso alla società ricorrente di non essere gravata da oneri fiscali superiori a quelli, appunto, previsti dalla normativa cd. “Tremonti”. Corretto, quindi, l’utilizzo, da parte della ricorrente, della dichiarazione integrativa, così come chiarito dalla Corte di Cassazione"
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