CTP Torino - Valida integrativa pur dopo l'abrogazione della detassazione

La Direzione Provinciale II di Torino contesta che alla data del 26/6/2012 la società non aveva ancora avviato alcun procedimento amministrativo diretto al riconoscimento della detassazione ambientale, eccedendo i tempi previsti dall’art. 23 comma 11 del d.l. 83/2012. Per l'Ufficio la dichiarazione integrativa del 29 settembre 2013 è pertanto successiva di oltre un anno all’abrogazione delle norme che avrebbero consentito la detassazione ambientale, o a prendere come termine di avvio del procedimento amministrativo la presentazione della perizia asseverata e/o la riapprovazione del bilancio questa è del 12 marzo 2013 e anche in tale eventualità non può scattare la salvezza prevista per i procedimenti avviati in data anteriore al 26 giugno 2012.

 

Sul punto la Commissione "... non ravvisa profili di inammissibilità del ricorso, in quanto la fattispecie richiede un approfondimento del merito della vicenda, dal quale si vedrà la non sussistenza delle preclusioni temporali contestate alla … srl ricorrente… ad avviso di questo giudice, la fattispecie sottesa alla controversia in esame palesa uno “stallo giuridico” non imputabile al contribuente…. Pertanto, poiché i chiarimenti sono pervenuti nel 2012, correttamente la dichiarazione integrativa a favore è stata presentata dalla …. Srl l’anno successivo… le ragioni dell’accoglimento trovano anche uno spunto nell’art. 5 d.l. 193/2016, convertito in legge 225/2016, norma che si ritiene di interpretazione autentica (e come tale con fisiologico effetto retroattivo) dell’art. 2 comma 8 legge 322/1998, per cui la dichiarazione integrativa può essere presentata nei termini dell’art. 43 dpr 600/1973, sia a favore che a sfavore del contribuente

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