In questo caso l’Ufficio contestava che la l'emenda non è consentita "per delle agevolazioni, come la detassazione ambientale, non indicate nell'originaria dichiarazione in base ad una volontaria scelta discrezionale del contribuente...”.
Per il Collegio, “... muovendo dalla duplice premessa della natura della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza e dell’autonomia logico-giuridica tra accertamento amministrativo ed accertamento giurisdizionale, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato, anche a sezioni unite, che “le le decadenze tributarie previste per la fase amministrativa non si estendono alla fase giudiziaria… Nel caso in esame, pertanto, la decadenza formale in cui la società ricorrente è incorsa presentando una dichiarazione integrativa oltre il termine previsto dall’articolo 2, comma 8bis DPR n. 322/98 non è ostativa alla possibilità di far valere il proprio credito d’imposta in questa sede, provandone la sussistenza degli elementi costitutivi, contestata dall’amministrazione finanziaria”
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