CTP Lodi - Ok su emendabilità e retroattività D.L. 193/2016

Con l’articolo 5 del D.L. 193/2016, convertito in Legge 225/2016, il legislatore finalmente ha preso posizione (anche se, a nostro avviso, la norma era già chiara come confermato da altre sentenze) sulla facoltà del contribuente di rettificare a proprio favore la dichiarazione fiscale già presentata non solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma anche oltre tale termine e fino alla scadenza dei termini per l’accertamento delle imposte.

La CTP di Lodi viene investita di un caso riguardante il socio al 50% di una Snc che aveva presentato due dichiarazioni integrative nel 2015 per il 2011 ed il 2012, indicando delle variazioni in diminuzione ulteriori rispetto a quelle esposte nelle dichiarazioni fiscali originarie. Per effetto di questa modifica il reddito si riduceva ed anche la percentuale imputata per trasparenza ai soci che, così, risultavano aver pagato in eccesso l’IRPEF e le relative addizionali. Il socio aveva presentato istanza di rimborso, ma si era trovato di fronte un silenzio rifiuto, appunto impugnato davanti alla CTP.

L’Agenzia delle Entrate nella causa sosteneva che nei termini dell’articolo 43 del DPR 600/73 fosse possibile presentare solo una dichiarazione integrativa a proprio svantaggio o correggere solo errori di compilazione.

Invece, applicando l’articolo 5 del D.L. 193/16, la Commissione ha dato ragione al contribuente, ritenendo valide entrambe le dichiarazioni integrative a favore presentate e ordinando il rimborso delle imposte indebitamente versate.

 

Di fatto, quindi, l’articolo 5 del D.L. 193/2016 non fa altro che riconoscere ciò che risultava dal testo dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis del D.P.R. 322/98; perciò, ha natura di norma interpretativa. Ciò significa che non innova la normativa preesistente e che l’interpretazione fornita dall’articolo 5 del D.L. 193/2’16 retroagisce alla data di entrata in vigore dei commi 8 e 8 bis dell’articolo 2, D.P.R. 322/98 (come già  riconosciuto in altre sentenze).

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